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Equipollenza

Referente: Arianna Di Marco

email: arianna.dimarco10@istruzione.it

 

Tel. 030 20122242


Il riconoscimento del titolo finale di studio, conseguito in Stati diversi dall’Italia, si ottiene attraverso la procedura di equipollenza valida a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani.
La richiesta di equipollenza dei titoli di studio esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in Italia a conclusione del percorso di istruzione secondaria di I e II grado, deve essere presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale della Regione di residenza.
Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza

  •  per le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio
  • tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane.

Gli interessati, pertanto, possono essere sottoposti a prove integrative per accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie del corso di studio italiano.
Le dichiarazioni di equipollenza sono rilasciate soltanto per i predetti diplomi e non per le lauree, per le quali sono competenti con proprie modalità le Università.
L’equipollenza del proprio titolo è spendibile sempre e comunque. Tuttavia, per rendere spendibile il proprio titolo di studio estero esclusivamente nell’ambito di una specifica procedura concorsuale, in mancanza di un decreto di equipollenza, si può richiedere l’equivalenza ai fini professionali presentando specifica istanza, che renda “equivalente ai fini concorsuali” un determinato diploma straniero di fine percorso di istruzione a quello italiano di istruzione secondaria di I o II grado solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.

 

 


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