Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Contributi per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia (art. 13, c. 1, D.L. 144/2022) liquidati alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Brescia Cap. 1477 Pg.
Contributi alle scuole paritarie della provincia di Brescia per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività -Cap. 1274 pg. 1
Contributi per le sezioni primavera liquidati in favore degli Enti Gestori delle istituzioni scolastiche educative che realizzano offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età – Cap. 1466 pg. 1